Se siete rimasti coinvolti in un sinistro stradale in Italia, che ha provocato danni patrimoniali e non, é importante che voi conosciate i vostri diritti. In passato la corrispondenza in un´altra lingua richiedeva spesso molto tempo. La classificazione delle voci di danno nel diritto italiano è, sotto molteplici punti, differente da quella vigente nel diritto tedesco. Nella definizione dei danni è, dunque, importante essere assistiti da esperti che abbiano una conoscenza consolidata della legge italiana.
Le differenze più rilevanti si riscontrano non solo nei danni patrimoniali, per esempio la diminuzione di valore del veicolo o il danno da fermo tecnico, ma soprattutto in caso di danni non patrimoniali. Spesso non si conoscono i propri diritti. Alle volte sono previste delle diverse pretese risarcitorie, come per esempio quella dei prossimi congiunti. Nel caso di morte di una persona, la legge italiana riconosce ai prossimi congiunti una propria pretesa risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Esistono fondamentalmente due possibilità per fare valere le proprie pretties risarcitorie.
In seguito ad un sinistro avvenuto in Italia, l´istanza di risarcimento può essere presentata direttamente all´assicurazione italiana con sede in loco oppure la trattazione della pratica avviene in Germania attraverso un mandatario alla liquidazione dell’Assicurazione RCA italiana.
La liquidazione dei danni dipende da caso a caso. In caso d’ingenti danni patrimoniali o di danni non patrimoniali, considerata la specificità del diritto italiano in materia di risarcimento del danno, é consigliabile incaricare un avvocato che abbia dimestichezza in materia.
La liquidazione del danno in Italia si differenzia in particolare giacché il Codice Civile italiano parte dalla colpa del guidatore nella verificazione del sinistro. Se la responsabilità non può essere stabilita con certezza, le due parti coinvolte devono pagare il danno al 50%. Particolare cautela é dovuta con riferimento ai termini di prescrizione della pretesa risarcitoria.
Ai sensi dell´articolo 2947, 2° co. del Codice Civile la pretesa risarcitoria nascente in seguito ai danni subiti a causa di un sinistro stradale si prescrive in due anni. Esistono tuttavia delle eccezioni, come per esempio nel caso in cui l´azione da cui deriva il danno sul quale si basa la pretesa, costituisca un reato.
Nel caso in cui, poi, colui che ha causato il sinistro non sia identificabile o non sia assicurato, il danneggiato può fare valere le proprie pretese risarcitorie nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il nostro studio legale é in grado di offrirvi la rappresentanza legale in giudizio, tanto dinanzi ai tribunali tedeschi, che a quelli italiani. La Signora Feller é abilitata all´esercizio della professione sia in Germania che in Italia, avendo conseguito i titoli di Rechtsanwältin ed Avvocato. È inoltre autrice di diversi saggi sul tema della liquidazione del danno in Italia e di trattazioni tecniche, come per esempio quella sul tema dei sinistri stradali all´estero “Manuale per il diritto della Circolazione Stradale” edito dalla casa editrice Otto Schmidt o quella intitolata “Liquidazione dei Danni per i Sinistri Stradali in Europa” edito da Ausländischer Anwaltsverein Deutschland e.V., BoD-Verlag, ISBN 978-3-8423-1445-0.
Il nostro studio legale ha anche esperienza nell´assistenza alle compagnie assicurative tedesche di previdenza sociale per l´azione di regresso in caso di sinistri avvenuti in Italia.
Da marzo 2012 é obbligatorio un tentativo di mediazione nelle controversie per il risarcimento danni R.C.A.