Diritto della circolazione stradale in Germania
In questa materia di forte interesse per molti cittadini italiani, che per lavoro o per vacanza si recano spesso con il proprio veicolo in Germania, offriamo la seguente trattazione, sintetica ed utile, divisa in 7 brevi capitoli riguardanti i diversi aspetti della regolazione di un sinistro stradale, partendo dal mandato all´avvocato per arrivare alla fase processuale.
L´accettazione dell´incarico
Diario dei sinistri:
Il rischio per un avvocato di condurre un doppio mandato e, quindi, di incorrere in una violazione degli interessi delle parti, è piuttosto elevato nel campo dei sinistri stradali. È consigliabile tenere un “diario dei sinistri”, inserendo in un calendario alla data del sinistro tutte le informazioni sulle parti coinvolte in un incidente. (1)
Capacità processuale, onorario:
Il diritto della compagnia assicurativa di stare in giudizio, comprende anche il diritto di nominare un avvocato per l´assicurato. Per cui, le spese legali sostenute dall´assicurato che abbia incaricato un proprio legale di fiducia, non vengono di norma risarcite, anche in caso di vittoria, né dall´assicurazione, né dalla controparte. Ciò vale sia per l´assicurazione obbligatoria, che per i contratti privati di responsabilità civile. Solo quando gli interessi dell´assicurato e dell´assicurazione contrastino (se per esempio l´assicurazione sostenga l´ipotesi di un sinistro simulato), le spese legali vengono rimborsate.
La difesa di tali pretese di responsabilità civile non è coperta dall´assicurazione di protezione legale.
Pretese legate ad una polizza casco:
In caso di una polizza casco, l´avvocato deve informare il cliente che, nel caso in cui non si versi in mora, non sussiste un diritto nei confronti dell´assicuratore al risarcimento dei costi, né l´assicurazione di protezione legale pagherà, poiché ai sensi della stessa non sussiste un sinistro.
Collaboratori legali:
Almeno il primo colloquio con il cliente andrebbe condotto personalmente dall´avvocato, ma collaboratori esperti possono snellire il lavoro, prima e dopo.
Procura:
La procura non deve essere fatta imprescindibilmente per iscritto, ma è consigliabile poiché potrebbe servire per legittimare l´attività dell´avvocato, per accedere agli atti, per la difesa e come prova del mandato.
Reperimento di informazioni:
Le informazioni che devono essere raccolte sono le seguenti:
- Nome ed indirizzo del titolare della pretesa, dei feriti, del proprietario del veicolo, targa di questo, assicurazione, eventuale polizza casco con indicazione della franchigia, esistenza o meno di un diritto alla detrazione dell´IVA.;
- Nome ed indirizzo della controparte, assicurazione e polizza del veicolo, almeno la targa, ma se possibile anche nome ed indirizzo del conducente;
- Luogo e data dell´incidente, verbale di polizia;
Se il cliente ha solo parte delle informazioni di cui sopra, esistono le seguenti possibilità:
- Reperire le informazioni sulla controparte presso le forze dell´ordine, qualora siano intervenute sull´incidente. Ciò richiede una notevole attesa, poiché non si può fare richiesta telefonica;
- Se almeno la targa di controparte è nota, l´assicurazione può essere rintracciata attraverso la motorizzazione. Anche in questo caso la richiesta non può essere fatta per telefono;
- Quando le informazioni in possesso non sono sufficienti per fare richiesta alla motorizzazione, bisogna scrivere alla controparte stessa ed alle forze dell´ordine.
- Se sono noti il proprietario, la targa ed il giorno del sinistro, il modo più veloce per ottenere informazioni sull´assicurazione di controparte è attraverso la “Zentralanruf” dell´assicurazione, la quale risponde in un giorno.
La prima consulenza
L´avvocato deve informare i clienti sui seguenti punti:
- Valutazione della responsabilità;
- Onere della prova del danneggiato, effettuazione di una perizia. In caso di chiara responsabilità nella verificazione dl sinistro, il danneggiato dovrebbe incaricare un perito a sua scelta. In caso di concorso di colpa, poiché le spese di perizia vengono rimborsate solo in base all´aliquota, bisogna valutare se sia conveniente;
- I tempi, le diverse possibilità di fatturazione, i costi di finanziamento, ecc. All´autore del danno deve essere concesso un tempo ragionevole (2 settimane nel caso di danni a cose). E´consigliabile informare i clienti già durante il primo colloquio sui tempi previsti per la trattazione del sinistro e sulla risarcibilità dei costi di finanziamento;
- Danno da mancato uso di un´auto a noleggio. Il cliente andrebbe informato circa le possibili obiezioni al risarcimento del danno da mancato uso di un´auto a noleggio;
- Denuncia del sinistro presso il proprio assicuratore. A prescindere dalla propria responsabilità, l´assicurato ha il dovere di denunciare il danno al proprio assicuratore entro 8 giorni. Già la sola denuncia del sinistro provoca una retrocessione della classe di merito. Nei casi di chiara responsabilità nella verificazione del sinistro, spesso la denuncia non viene effettuata. Se, però, la controparte avanza delle pretese verso l´assicurazione, il cliente dovrà presentare denuncia di sinistro.
- Particolarità della controparte. In caso di fuga, dolo o assenza di assicurazione della controparte, le proprie pretese dovranno essere fatte valere, con alcune limitazioni e sulla base di specifici regolamenti, presso la “Verkehrsopefer-Hilfe e.V”.
- Incidenti all´estero. In caso di sinistro avvenuto all´estero con un veicolo straniero, sono competenti i tribunali del luogo. Si consiglia di dare mandato ad un avvocato del luogo, poiché normalmente le assicurazioni di protezione legale forniscono copertura solo per gli onorari di avvocati del luogo. L´assicurazione di protezione legale riconosce agli avvocati nazionali gli onorari in qualità di corrispondenti. Sarà applicato il diritto tedesco qualora il sinistro sia avvenuto all´estero, ma l´autore del danno sia tedesco o il suo veicolo assicurato in Germania. Eccezionalmente viene applicato il diritto tedesco nel caso in cui sia l´autore del danno che il danneggiato abbiano il proprio domicilio in Germania ed i veicoli coinvolti siano immatricolati ed assicurati in Germania.
- Sinistro con uno straniero in Germania. In questo caso il Deutsches Büro Grüne Karte e.V. è competente e unico legittimato passivo Non appena questo ufficio dispone di informazioni complete sul veicolo di controparte e sulla data del sinistro, incarica un´assicurazione in Germania della gestione del sinistro. Se il danneggiato è in grado di fornire copia della carta verde della controparte, si eviteranno lungaggini dovute al reperimento delle informazioni all´estero.
- Veicoli militari. In caso di danni causati da un veicolo militare l´Ufficio per gli Oneri della Difesa è competente a gestire il sinistro ed eventualmente legittimato passivo. Per questo tipo di sinistri il termine perentorio per la denuncia è di 3 mesi.
- Corrispondenza. È consigliabile corrispondere solo con l´assicurazione di controparte e non con il proprietario o il conducente del veicolo avversario, poiché essa è autorizzata alla gestione del sinistro. Le comunicazioni devono essere preparate ed inviate senza ritardo. È consigliabile che l´avvocato informi costantemente il cliente sulla corrispondenza intercorsa.
La responsabilità
La responsabilità nei sinistri stradali può essere per colpa o oggettiva. La responsabilità oggettiva è limitata ai diritti patrimoniali.
Responsabilità per colpa:
Se vi è nesso di causalità, una violazione delle regole del Codice della Strada è di norma indice di colpevolezza., ad eccezione della violazione delle regole di base di cui all´articolo 1 del Codice della Strada, che vanno interpretate in base al “principio dell´affidamento”.
Responsabilità oggettiva:
La sola messa in funzione del veicolo comporta la responsabilità oggettiva (ma non nei confronti dei passeggeri del veicolo). Il concetto di “funzionamento” è inteso in modo ampio. Per escludere la responsabilità bisogna dare prova dell´inevitabilità. I requisiti richiesti per questa prova sono molto stringenti: perché ricorra l´inevitabilità, il conducente deve avere impiegato attenzione, prudenza e presenza di spirito al di sopra della normale diligenza.
Valutazione della responsabilità (art. 17, Codice della Strada):
Le quote di responsabilità vanno valutate in base al fatto che il comportamento dell´una o dell´altra parte abbia contribuito in misura maggiore o minore al verificarsi del danno. La ponderazione porta per lo più ad una quota di responsabilità. Anche nel caso di colpevolezza reciproca, la ponderazione può portare ad una responsabilità esclusiva di colui che abbia agito con colpa grave. Praticamente, la responsabilità per colpa dell´uno deve essere sempre ponderata con la responsabilità oggettiva dell´altro, quando il danneggiato non può fornire prova della inevitabilità.
Anche quando, in caso di concorso di responsabilità, la propria assicurazione casco abbia pagato al danneggiato la somma corrispondente alla rispettiva quota di responsabilità, egli ha ancora diritti nei confronti dell´assicurazione di controparte. La surrogazione a favore dell´assicurazione casco non può essere fatta valere a scapito della posizione dell´assicurato. Nella maggior parte dei casi, il danneggiato, anche in caso di un concorso di responsabilità, può ricevere quasi il 100% del valore dei danni subiti dal proprio veicolo. L´assicurazione di controparte deve risarcire interamente al danneggiato le somme relative alle posizioni che non sono state risarcite dalla casco, fino a quell´importo massimo che essa avrebbe dovuto risarcire in assenza di una casco. Per quanto riguarda le posizioni che non hanno diritto preferenziale, queste andranno risarcite in base alla quota di responsabilità.
Concorso di responsabilità in caso di lesioni personali:
- Se sono coinvolti bambini, deve essere osservata la diligenza di cui all´articolo 3 del Codice della Strada.
- La violazione dell´obbligo di allacciare le cinture, comporta di norma un concorso di colpa per le lesioni. Il giudice può, tuttavia, liberare il danneggiato dal concorso di colpa.
- In caso si viaggi con un conducente visibilmente incapace di guidare a causa dell´alcool, il concorso di colpa va da 1/3 ad ½.
- Il mancato uso del casco comporta un concorso di colpa nelle lesioni.
- L´utilizzo della pista ciclabile in direzione errata, anche in caso di precedenza, comporta un concorso di colpa nelle lesioni pari al 50%.
- In base al principio di tutela dell´affidamento dei pedoni, esiste un concorso di colpa in caso di sinistro che li coinvolga, a meno che non si tratti di pedone gravemente imprudente, nel qual caso questo sarebbe responsabile esclusivo.
Il risarcimento dei danni patrimoniali
Il caso particolare del veicolo nuovo:
Nel caso in cui un veicolo nuovo subisca notevoli danni, il danneggiato ha diritto al pagamento del prezzo attuale del veicolo nuovo. (requisiti: non essere più vecchio di 4 settimane e non aver percorso più di 1.000 km, salve rare eccezioni).
Il caso particolare del veicolo in leasing:
a) Danni al veicolo. Un caso particolare è quello del veicolo in leasing: il diritto al risarcimento dei danni spetta solo al concedente, poiché proprietario. L´I.V.A. non viene risarcita. In caso, però, di danni non totali, ovvero riparabili, all´utilizzatore spetta una legittimazione attiva, quando il contratto di leasing prevede, come di norma accade, una cessione all´utilizzatore e l´obbligo di questo di riparare i danni a proprie spese. In questo caso il risarcimento spetta all´utilizzatore, I.V.A. inclusa.
b) Mancato utilizzo. Per quanto riguarda il risarcimento del mancato utilizzo o dei costi per un´auto a noleggio, legittimato attivo è sempre l´utilizzatore, a prescindere dal tipo di contratto di leasing.
c) Danni contrattuali. I danni contrattuali non sono risarcibili: le rate del leasing inutilmente pagate non possono essere recuperate, né dall´utilizzatore, né dal concedente.
Riparazioni in officina:
Il danneggiato ha diritto al risarcimento dei costi delle riparazioni, anche qualora questi superino il valore di sostituzione del veicolo, fino ad un massimo del 130% in più. L´autore del danno deve risarcire i costi delle riparazioni anche quando questi superino il 130% inizialmente stimato. Egli sopporta il rischio della prognosi, purché la stima iniziale dei costi di riparazione non superi del 130% il valore di sostituzione del veicolo. Se la stima iniziale è superiore, la riparazione, anche se già avviata, non può essere risarcita, neanche fino al concorso del 130%.
Riparazioni in proprio:
In caso di riparazioni in proprio, spetta comunque al danneggiato l´intero costo della riparazione, compresi I.V.A. e compenso fittizi. Egli può addirittura pretendere la soglia del 130% se esegue le riparazioni a regola d´arte. Egli non deve dimostrare le spese sostenute nel dettaglio; è sufficiente che provi che la riparazione sia avvenuta.
In linea di principio il danneggiato ha diritto al risarcimento dei costi che avrebbe dovuto sostenere in caso di riparazione del veicolo, anche quando non lo faccia riparare. Il diritto al risarcimento permane anche in caso di vendita di veicolo incidentato. Il danneggiato può fare valere le sue pretese semplicemente sulla base della perizia. Al danneggiato spetta il risarcimento di tutte quelle voci di danno che si sarebbero verificate in caso di riparazioni in officina.
In caso di calcolo fittizio dei costi, questi non devono superare la differenza tra il valore di sostituzione ed il valore residuo del veicolo. Le assicurazioni tendono, disattendendo la giurisprudenza della cassazione, di considerare un valore residuo sempre molto alto, riferendosi alle offerte dei rivenditori specializzati, mentre la Cassazione considera il valore residuo come un importo medio di mercato.
Mancata realizzazione delle riparazioni:
Il danneggiato può vendere il relitto al prezzo stimato dal perito, senza dovere preventivamente informare l´autore del danno. Un eventuale maggior ricavato non sarà conteggiato qualora si tratti di consegna in pagamento per l´acquisto di un nuovo veicolo.
Nel caso in cui il costo delle riparazioni superi il valore di sostituzione del mezzo (o superi il 130% di questo in caso di riparazioni realizzate), bisogna partire dal danno totale. Il danneggiato ha diritto ad un risarcimento pari al valore di sostituzione detratto il valore residuo. Il valore di sostituzione è quell´importo che il danneggiato deve pagare per acquistare un veicolo dello stesso valore e con 6 mesi di garanzia.
Bisogna fare attenzione al fatto che, spesso, assicuratori e periti giustificano il valore di sostituzione con il riferimento ad annunci di privati per la vendita di veicoli, cosa questa che la Cassazione ha stabilito non debba essere fatta.
Danno totale:
Il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento dell´intero valore del veicolo. Egli non è obbligato a monetizzare il relitto vendendolo. Tuttavia, se decide di farlo deve realizzare il pezzo normale. Può altresì metterlo a disposizione dell´autore del danno; ciocché ha affetto sul valore della controversia.
Deprezzamento in caso di vendita:
Qualunque danno subito dal veicolo andrebbe dichiarato all´atto di un´eventuale vendita, poiché, anche se perfettamente riparato, ogni danno deprezza il valore del veicolo. Esistono diversi metodi per calcolare il deprezzamento in maniera adeguata:
- Il tribunale, ai sensi del Codice di procedura Civile, considera, a seconda dell´età del veicolo, tra il 10 ed il 30% dell´ammontare delle riparazioni.
- Il deprezzamento viene calcolato sulla base del metodo di calcolo di periti come Ruhkopf-Sahm o Halbgewachs.
È controverso se un deprezzamento debba essere calcolato anche per veicoli più vecchi di 5 anni. Almeno nel caso di veicoli di lusso o commerciali si ritiene di sì.
Perdita di utilizzo:
La perdita di utilizzo deve essere concretamente provata. Deve essere anche provata la capacità di utilizzazione. Nel caso di lesioni personali di grave entità nascono spesso contestazioni, ma è sufficiente che il danneggiato provi che un familiare avrebbe usato il veicolo. La perdita di utilizzo è calcolata sulla base delle tabelle Sanden e Danner.
I periti stabiliscono il tempo necessario alle riparazioni, ma il tempo di inattività del veicolo comprende anche quello necessario alla valutazione dei danni, che da solo può raggiungere 10 giorni in caso di danno totale.
In caso di veicolo commerciale, si ritiene non si possa far valere la perdita di utilizzo, bensì andrà provata un´eventuale perdita di guadagno.
Vettura a noleggio:
Per quanto riguarda i sinistri che coinvolgano vetture a noleggio, la sentenza della cassazione del 07.05.1996 ha stabilito che sul danneggiato non grava alcun onere di condurre una ricerca di mercato, raccogliendo vari preventivi; sicché l´assicurazione non può rimproverargli una violazione dell´obbligo di mantenere i danni al livello più basso possibile, né opponendo prezzi di noleggio più economici, né contestando la tariffa di noleggio più cara, che offra la sostituzione del veicolo in caso di sinistro.
Qualora, però, il periodo di noleggio superi le 2/3 settimane dei tempi di riparazione, il danneggiato dovrà raccogliere più preventivi e dovrà informarsi circa le tariffe delle auto sostitutive.
I costi di noleggio devono essere risarciti a prescindere da un´esigenza lavorativa. Il danneggiato dovrà detrarre quanto risparmiato in termini di costi di esercizio. È corretto computare il 3/5%.
Se il danneggiato percorre un breve tratto di strada, gli verranno risarciti costi del taxi al posto di quelli di un´auto a noleggio.
Costi per effettuazione di perizie:
Le spese di perizia devono essere risarcite, anche qualora il perito non sia giurato. Il danneggiato può incaricare un perito di sua fiducia, anche quando l´assicurazione ne abbia già incaricato uno proprio.
Talvolta le assicurazioni rifiutano di risarcire le spese di perizia quando questa sia inutilizzabile, ma il danneggiato non può pagare per la colpa del perito, per cui la perizia deve essere comunque risarcita, anche se viziata.
Esistono sentenze circa l´adeguatezza dei costi di perizia.
Costi di immatricolazione e cancellazione:
I costi di immatricolazione e cancellazione devono essere provati perché possano essere risarciti. In assenza di prova, vengono valutati a norma del c.p.c. tra i 60 e gli 80 €.
Costi forfettari:
I costi forfettari si calcolano pari a 30 €.
Costi di finanziamento:
Qualora il danneggiato provi che il ricorso al credito era necessario ed imprescindibile, anche i costi di finanziamento devono essere risarciti, anche in assenza di mora.
Sconto polizza casco:
Attraverso un´azione di accertamento, potrà essere fatta valere la perdita di sconto polizza casco che il danneggiato subisce a seguito dell´aumento della classe di merito dell´assicurazione.
Spese legali:
Le spese legali, in quanto conseguenza del sinistro, devono essere risarcite anche in assenza di mora. Diversamente in caso di assicurazione casco.
Il danneggiato che incarichi un avvocato per la gestione stragiudiziale di un sinistro, non viola l´obbligo di contenimento dei danni.
Anche le spese legate all´azionamento dell´assicurazione casco devono essere risarcite.
Per stabilire il valore della controversia, devono essere calcolate anche quelle voci di danno a cui il danneggiato abbia successivamente rinunciato, ma che erano aperte al momento del conferimento del mandato.
Il modello di conteggio Gebhardt/Greißinger è un riferimento per le tariffe di gestione danni. La lista delle assicurazioni che operano sulla base di questo modello può essere richiesta alla DAV.
Impiego di tempo:
Non si può richiedere il risarcimento del dispendio di tempo necessario alla gestione stragiudiziale del sinistro, fintanto che non venga superata la quantità di tempo normalmente necessaria.
I danni alla persona
Risarcimento del danno non patrimoniale:
Per l´ammontare si vedano le tabelle ADAC.
a) Disciplina generale. Il risarcimento del danno non patrimoniale ha una doppia funzione: risarcitoria (delle conseguenze fisiche, morali e spirituali patite) e sanzionatoria.
Allunga eccessivamente i tempi di gestione del sinistro, il risarcimento può aumentare.
b) Danni pregressi. Il danneggiante deve sostenere anche le conseguenze di eventuali danni pregressi del danneggiato.
c) Risarcimento del danno non patrimoniale sotto forma di rendita. In caso di lesioni permanenti di una certa entità (40%), può essere riconosciuta una rendita accanto al pagamento di una somma capitale.
d) Lesioni mortali. Anche in caso di sopravvivenza molto breve è legittimo un risarcimento del danno non patrimoniale. Il diritto a fare valere questa pretesa passa agli eredi.
e) Caso particolare del trauma del rachide cervicale. Essendo questo un trauma difficilmente valutabile in modo oggettivo, sorgono spesso controversie. Si vedano le sentenze zfs 98, 461 della Corte di Appello di Hamm e la DAR 99, 75 del Tribunale di Heidelberg.
f) Conseguenze a lungo termine. Solo una sentenza di accertamento o un´equipollente dichiarazione del danneggiante può proteggere dalla prescrizione il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per conseguenze a lungo termine prevedibili.
Se, però, l´insorgere di successive conseguenze pregiudizievoli non era prevedibile al momento della quantificazione dei danni, la prescrizione inizia a decorrere dal momento della scoperta di dette conseguenze.
Tutte le conseguenze non patrimoniali che erano prevedibili al momento della valutazione dei danni possono essere risarcite. A stabilirle sarà un perito.
g) Risarcimento del danno non patrimoniale dei congiunti. Il diritto tedesco non riconosce alcun risarcimento del danno dei congiunti, a meno che questi non abbiano subito una lesione di un diritto soggettivo proprio, nel qual caso il danno è immediato e diretto e, quindi risarcibile. (esempio: shock alla notizia del sinistro o per avervi assistito, che degeneri in malattia).
h) Prove. Il danneggiato deve provare l´entità delle lesioni subite, fornendo certificati medici o una perizia.
L´assicurazione è di norma disposta ad incaricare un perito a proprie spese, se il danneggiato solleva il medico dal segreto professionale.
Costi per la visita in ospedale da parte dei prossimi congiunti:
Sono risarcibili, solo se utili da un punto di vista medico a favorire la guarigione. Non vanno, però, risarcite le vacanze perse e non recuperate, né il tempo libero.
Spese per operazioni:
I costi delle operazioni non possono essere fatti valere in modo solo fittizio.
Danni alla capacità di guadagno:
Il danneggiante risponde per l´intera perdita di guadagno riconducibile alle lesioni riportate nel sinistro e per i danni legati alla mancata conclusione in tempi normali dei propri studi.
Anche conseguenze negative indirette, come quelle psicologiche dopo un sinistro di lieve entità, che non sia stato rielaborato correttamente, vanno risarcite.
La perdita di guadagno per potere essere risarcita, va quantificata. Una mera dichiarazione non basta.
In caso di perdita di guadagno deve essere tenuta in considerazione la surrogazione legale.
Che si consideri il guadagno lordo o netto, per il calcolo dei danni, il risultato è lo stesso.
L´onere della prova e della quantificazione del danno grava sul danneggiato, anche se con qualche facilitazione, soprattutto qualora il danneggiato sia un bambino o un giovane.
La valutazione delle perdite scaturite dall´incidente, spetta al giudice tramite un giudizio prognostico.
Risarcimento dei danni e delle tasse:
Il risarcimento dei danni alla capacità di produrre guadagno, è soggetto a tassazione sul reddito delle persone fisiche. Sono, invece, esenti da tassazione le rendite per ulteriori necessità, le prestazioni assicurative per malattia e invalidità, i sussidi di disoccupazione ed il risarcimento di danni non patrimoniali sotto forma di somma capitale o rendita.
Danni legati al mantenimento della famiglia:
La norma di riferimento è quella contenuta nell´articolo 844 c.c.
Si deve calcolare il reddito netto a disposizione per il mantenimento della famiglia, detrarre le spese fisse e dapprima ripartire detta differenza tenendo conto della parte che sarebbe spettata al deceduto. Poi le spese fisse devono essere ripartite tra i superstiti e devono essere aggiunte alla parte della differenza sopra calcolata.
Vanno dedotte dagli importi finali eventuali rendite già pagate.
Non sono applicabili le tabelle di Düsseldorf, poiché il sinistro provoca la morte di un coniuge di un matrimonio intatto e non in crisi.
Necessità ulteriori:
Ad es. necessità di dotare il veicolo di particolari optional, maggiore usura dei vestiti, necessità di apparecchiature ortopediche o ristrutturazione della propria abitazione.
Danni patiti da una casalinga:
Si fa riferimento alle tabelle Schulz-Borck /Hofmann ed alla raccolta della giurisprudenza della Cassazione a cura di Scheffen-Pardey.
a) Lesioni subite dalla casalinga. In caso di danni patiti da una casalinga e madre, quindi, danni alla gestione e conduzione del ménage di casa, la pretesa può essere fatta valere dal marito o dalla danneggiata. Anche nel caso di convivenza more uxorio tali danni sono risarcibili. I singles hanno diritto al risarcimento sotto il punto di vista delle “necessità ulteriori”.
Rilevante è il lavoro effettivamente svolto e non quello dovuto e la concreta incapacità a svolgere l´attività domestica.
Nel caso in cui debba essere assunto del personale sostitutivo, devono essere risarcite le spese lorde sostenute. La casalinga che, invece, pur avendo subito delle lesioni, non abbia impiegato un´altra persona per svolgere i lavori di casa, può comunque calcolare un importo pari al 70%del salario lordo che una tale persona avrebbe percepito o stabilire un forfait sulla base delle tabelle Schulz-Borck /Hofmann.
b) Decesso della casalinga. In questo caso è rilevante la prestazione lavorativa legalmente dovuta e non quella realmente resa.
Singole questioni
Pluralità di danneggianti:
Nel caso in cui entrambi i soggetti chiamati al risarcimento dei danni del terzo neghino la propria responsabilità, il sinistro deve essere definito dalla compagnia assicuratrice alla quale per prima è stata avanzata la richiesta risarcitoria (importante nei casi di tamponamento a catena).
Incidente sul lavoro o a scuola:
In caso di infortunio a scuola o sul lavoro, il diritto al risarcimento può essere fatto valere nei confronti dell´associazione professionale o di un eventuale danneggiante esterno all´ambiente di lavoro. Non può, invece, essere fatto valere nei confronti del datore di lavoro dei colleghi o dei compagni di scuola.
Il risarcimento non spetta neanche nei confronti di un danneggiante che sia impiegato nella stessa azienda, a meno che i danni non si siano verificati durante la normale circolazione stradale o siano stati causati con dolo.
Prescrizione:
Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 3 anni (art. 852 c.c.).
La prescrizione si sospende non appena viene fatta la denuncia di sinistro presso l´assicurazione del danneggiante, anche se non sia stata ancora concretizzata la richiesta di risarcimento del danno.
La prescrizione è sospesa per tutte le pretese risarcitorie nei confronti dell´assicurazione e dell´assicurato.
La sospensione termina con la chiara e definitiva presa di posizione dell´assicurazione o se il danneggiato abbia lasciato atrofizzarsi le trattative.
Il danneggiato può proteggersi dalla prescrizione di danni futuri attraverso una domanda di accertamento.
Una dichiarazione di riconoscimento da parte dell´assicurazione è equipollente all´accertamento, mentre la rinuncia limitata nel tempo alla sollevazione dell´eccezione di prescrizione non è sufficiente.
Il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione, per cui da quel momento decorre un nuovo periodo di 3 anni.
La dichiarazione di riconoscimento dell´assicurazione deve essere del tipo della seguente: “ci impegniamo, con riferimento a tutti i danni futuri patrimoniali e non patrimoniali, ad agire come se il danneggiato avesse ottenuto una sentenza di accertamento passata in giudicato”.
Il diritto processuale
Considerazioni preliminari:
a) Legittimazione ad agire. Nel caso in cui il mandante sia convenuto in qualità di assicurato, bisogna ricordare che solo l´assicurazione ha la legittimazione ad agire, nonché a scegliere il legale. L´avvocato che non tenga presente tale circostanza, non ha diritto agli onorari e può essere anche tenuto al risarcimento dei danni.
b) Legittimazione passiva. L´assicurazione è legittimata passiva accanto al guidatore ed al proprietario del veicolo.
Ciò non vale per le assicurazioni obbligatorie generali e neanche per assicurazioni obbligatorie particolari.
c) Guidatore come testimone. Per valutare le possibilità di successo è necessario tenere presente che, in caso di domanda riconvenzionale della controparte, il proprio guidatore può essere chiamato come testimone. Ciò è possibile solo allorquando il proprietario del veicolo di controparte, diverso dal conducente, sia chiamato in giudizio, perché altrimenti la domanda riconvenzionale non sarebbe possibile.
d) Competenza. Per i sinistri stradali è competente il giudice del luogo del sinistro. Ciò ha il vantaggio che conducente, proprietario ed assicurazione possono essere citati tutti di fronte allo stesso giudice.
In questioni che coinvolgono la responsabilità amministrativa sussiste la competenza esclusiva del tribunale, mentre in questioni che riguardano i contratti di assicurazione sussiste il foro eccezionale dell´agente.
Domanda introduttiva non quantificata:
Una domanda introduttiva non quantificata è ammissibile e consigliabile nel caso di danni non patrimoniali. Il giudice deciderà discrezionalmente, ma nell´atto di citazione deve essere indicato l´ordine di grandezza delle pretese avanzate dall´attore. Il giudice non sarà vincolato al tetto indicato, ma nel caso in cui l´attore non indichi una somma nell´atto di citazione, non potrà impugnare la sentenza che gli riconosca una somma inferiore a quella che lui si era immaginato. Indicando una somma nell´atto di citazione, quindi, si evita di perdere la possibilità di impugnare la sentenza, ma si corre un rischio legato ai costi. Se la differenza tra la somma richiesta e quella riconosciuta non supera il 205, l´attore viene condannato al pagamento delle spese di procedimento; sopra il 20% sarà tenuto ad un pagamento parziale di esse.
Azione di accertamento:
L´azione di accertamento viene usata soprattutto per mettersi al riparo dalla prescrizione delle proprie pretese risarcitorie a seguito di un sinistro stradale. Questa azione è sussidiaria a quella di condanna ad una prestazione, sicché non è ammissibile quando sarebbe possibile intraprendere quest´ultima. Tuttavia essa è anche ammissibile quando un´azione di condanna ad una prestazione è possibile solo con riguardo ad una parte delle pretese o quando la stessa diventa possibile nel corso del procedimento.
L´interesse all´accertamento viene riconosciuto quando vi sia una certa probabilità di insorgenza di pretese future. Ciò accade solitamente in caso di incidenti stradali gravi, in seguito ai quali è probabile l´insorgere di conseguenze pregiudizievoli future.
L´interesse all´accertamento nasce quando l´assicurazione, in seguito alle richieste risarcitorie del danneggiato, non abbia reso una dichiarazione equivalente ad una sentenza di accertamento, cercando, per esempio, di limitare nel tempo la propria rinuncia a sollevare l´azione di prescrizione.
Si noti che un semplice riconoscimento ha il solo effetto di interrompere la prescrizione triennale, che inizia di nuovo a decorrere dall´inizio. Se, invece, l´assicurazione non si limita alla semplice rinuncia all´eccezione di prescrizione, bensì riconosca di essere tenuta al pagamento, con effetto pari a quello di una sentenza di riconoscimento, i diritti si prescrivono in 30 anni.
Onere della prova:
All´attore spetta l´onere della prova delle ragioni e dell´ammontare delle proprie pretese. Nel diritto della circolazione stradale, vi sono peraltro delle situazioni tipiche in cui viene presunta una certa dinamica e, quindi, la colpa di uno dei soggetti e ciò gioca spesso a favore del danneggiato attore che deve fornire una prova (esempio tamponamento o invasione corsia di marcia). Solo allorché la controparte sia in grado di provare una diversa e atipica dinamica del sinistro, una tale presunzione può essere superata.
Nel diritto della circolazione stradale vale il principio della “probabilità prevalente” sulla base dei dati dell´esperienza, che alleggerisce l´onere della prova. Il danneggiato dovrà fornire al giudice le basi per la valutazione dei danni subiti ed il giudice potrà poi accontentarsi di un alto grado di probabilità.
Testimoni:
Spesso il danneggiato indica dei testimoni ancora da individuare. Quando anche dopo la fissazione di un termine, la parte che ha prodotto il mezzo istruttorio non sia stata in grado di fornire nome ed indirizzo del testimone per la notifica della citazione, il giudice può non prendere in considerazione tale mezzo di prova.
Se una delle parti fa riferimento a precedenti deposizioni del teste, la controparte può opporsi richiedendo una nuova assunzione della testimonianza.
Se il giudice dell´impugnazione vuole discostarsi dalla valutazione del giudice di primo grado, può farlo solo qualora egli interroghi nuovamente i testimoni.
Il giudice non può trarre da precedenti verbali di deposizione delle conseguenze pregiudizievoli per la parte che ha richiesto il mezzo di prova in questione, a meno che queste non scaturiscano direttamente dal verbale stesso.
Non si può negare per assunta inattendibilità l´escussione come testimoni dei trasportati.
Prova a mezzo di consulenza tecnica:
A meno che le parti non siano d´accordo su uno stesso consulente tecnico, la scelta di questo spetta al giudice. Una perizia di parte può essere oggetto di valutazione solo se la controparte acconsente.
Audizione delle parti:
La richiesta di audizione della controparte è consentita, ma anche pericolosa. Essa rappresenta esclusivamente un´indicazione per il giudice ed è ammessa solo a precise condizioni (se esiste una certa probabilità di rispondenza alla dichiarazione resa dalla parte che richiede l´assunzione della prova e se la circostanza in questione non è ancora stata provata).
L´audizione del guidatore convenuto viene in considerazione in riferimento al principio di parità tra accusa e difesa, nel caso in cui questo venga sentito come testimone.
In caso di controversa quantificazione dei danni, il danneggiato può richiedere in ogni momento di essere sentito.
Cosa offre il nostro studio?
È un/a cittadino/a italiano/a che ha avuto un incidente stradale in Germania o in Italia con un veicolo immatricolato in Germania? il nostro studio Le offre assitenza legale specializzata nel ramo, sollevandola dalle numerose difficoltá che inevitabilmente incontrerebbe nella sistemazione di un sinistro all´estero o con controparte estera, per via della diversa lingua e del diverso sistema giuridico.
Non esiti a contattarci per ogni richiesta ai nostri recapiti, in Italia:
Tel.: +39.06.90.286.238
feller(ät)studiolegale-feller.it
Fax: +39.06.91.710.938
o in Germania:
Tel.: +49.89.20 00 04 30
Fax: +49.89.20 00 04 31